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Riforma dello sport e lavoro sportivo

Riforma dello sport e lavoro sportivo

Cosa cambia dal 1° luglio 2023?

La sintesi delle principali novità in merito ai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e decreto correttivo riforma dello sport

La riforma dello sport è attesa ai blocchi di partenza per il 1° luglio 2023 (decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e decreto correttivo riforma dello sport). Il Centro Sportivo Italiano intende affiancare le proprie affiliate, garantendo una serie di servizi e di opportunità che consentano il rispetto delle norme e, nello stesso tempo, favoriscano il lavoro dei dirigenti e dei responsabili delle società sportive.

Tra le novità più importanti, sicuramente quella relativa ai compensi sportivi dilettantistici che, così come conosciuti, non esisteranno più. Sono interessati dalla Riforma dello Sport tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, ma anche le figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dai regolamenti tecnici degli Organismi sportivi dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro.
Il volontario presterà gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, ma dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo. Potrà solo ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza.
Il lavoratore sportivo invece, in base alle modalità di svolgimento del rapporto, potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel dilettantismo la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore (come da decreto correttivo) settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.

Novità invece per chi fa attività amministrativa-gestionale con i lavoratori che saranno inquadrati come co.co.co. e si applicherà la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Assicurazione infortuni sul lavoro

Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).


Obbligo comunicazione centri per l'impiego

L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, prevista dalla normativa vigente, si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.


Contribuzione INPS

L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25%. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, ecc.
La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.
Non si tratta di una decontribuzione, ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

Franchigia fiscale sportivi: 15.000 euro/anno

Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila); sotto questa franchigia non ci sono adempimenti.


Premi sportivi

Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito, ma avranno una ritenuta alla fonte del 20%.

 

Semplificazioni per i Direttori di gara

Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego, entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.

 

Orari di lavoro per i lavoratori sportivi: da 18 a 24 ore settimanali

Si dovrebbe innalzare da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Lavoratori sportivi: quali regole per la sicurezza

Si prevede la possibilità di istituire una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, in linea con l’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, eliminando il riferimento alla prestazione non occasionale e stabilendo i tempi per le rivalutazioni diagnostiche e cliniche.
L’accertamento dell’idoneità psicofisica del lavoratore sarà definito da DPCM che prevede le modalità di valutazione medica dei lavoratori sportivi.
Il medico dello sport certifica l’idoneità psicofisica del lavoratore, mentre il medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 monitora la salute dei lavoratori in relazione al contesto di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità dell’attività lavorativa. Il lavoro sportivo, sia subordinato che autonomo, è coperto dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come già citato, è necessario assicurare la responsabilità civile anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

 

Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che intendono collaborare con asd ed ssd è bene che facciano immediatamente richiesta al datore di lavoro dell’autorizzazione prevista. Il correttivo, infatti, stabilisce le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro. In attesa che decorrano i termini per il silenzio/assenso e giunga l’autorizzazione, si consiglia di procedere con la comunicazione relativa ad una prestazione volontaria.

 

Servizi ai territori

Il registro delle attività sportive dilettantistiche sarà strumento rilevante per il funzionamento della riforma. L’area nazionale servizi al territorio e tesseramento sta già seguendo, davvero una ad una, tutte le realtà che devono adeguare lo statuto, o non hanno provveduto alla regolare procedura di iscrizione al RAS, o presentino altre problematiche.
Sia per adeguare lo statuto, sia per mantenere l’iscrizione al RAS, con i conseguenti benefici, è assolutamente necessario inserire tutte le informazioni richieste e seguire attentamente le circolari inviate dall’area servizi al territorio e tesseramento. Dal RAS, infatti, passano le informazioni che il Dipartimento per lo sport, in automatico, trasmette all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, ad oggi, il RAS non contempla tutte le funzioni previste dalla riforma dello sport; per questa ragione, diviene indispensabile restare aggiornati sulle procedure. Si raccomanda, pertanto, di leggere con attenzione tutte le comunicazioni che saranno inviate. Come già comunicato, si ricorda che, proprio per il necessario aggiornamento, dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023 il RAS risulterà sospeso.
Per esigenze specifiche, l’area servizi al territorio e tesseramento è contattabile alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Codici di condotta e tutela minori

Esistono altri elementi legati alla riforma che è necessario che siano presi in considerazione da parte delle associazioni e società sportive. Con nota del 12 giugno 2023, il capo Dipartimento per lo sport ha ricordato a tutti gli organismi sportivi che ...devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale...
Il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano ha approvato un proprio codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione e ha anche già predisposto una policy a tutela dei minorenni che praticano sport nel CSI. Le associazioni e società sportive possono elaborare documenti propri o aderire, in automatico, a quelli del proprio organismo sportivo di affiliazione, cioè, in questo caso, a quelli elaborati dal Centro Sportivo Italiano.

Ci teniamo a precisare che, già dal 2013, la presidenza nazionale del CSI, in collaborazione con Save The Children, la Comunità Papa Giovanni XXIII, l’Azione Cattolica Italiana e alcuni istituti accademici, nonché esperti interni ed esterni, ha approfondito il tema, con particolare attenzione alla tutela dei minori. Su questo versante, ha anche predisposto una documentazione “a misura di minori”, lanciando la campagna CSI SportLight, i cui documenti principali troverete in allegato e su cui avremo modo di fornire ulteriori informazioni attraverso gli strumenti associativi di comunicazione.
Il decreto correttivo alla riforma dello sport, sul tema, prevede un ulteriore punto su cui richiamiamo l’attenzione. L’articolo 33, al comma 7, recita:
... entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorit  delegata per le pari opportunit  e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. «La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione».
Il correttivo, in sostanza, introduce una figura a tutela dei minori, da comunicarsi in sede di affiliazione o riaffiliazione.
Per supportare le affiliate, la Presidenza nazionale ha provveduto e provvederà ad aggiornare le procedure di affiliazione, favorendo la designazione del referente e ha predisposto alcune ed importanti iniziative per una fase di promozione e di sensibilizzazione che possa aiutare le società sportive a comprendere meglio un percorso di tutela dei minori che fanno sport (cosiddetta Child Safeguarding Policy):

  • un corso di formazione in e-learning, per coloro che volessero approfondire il tema della Child safeguarding, a cui si può accedere gratuitamente dalla piattaforma CSI Academy. Il corso ha una versione più breve e una completa. Lo consigliamo a tutti gli adulti che organizzano e promuovono sport e, in questo caso, a quanti saranno referenti per la protezione dei minori;
  • una mail dedicata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a cui indirizzare tutte le esigenze e richieste sulla tutela dei minori e l’adozione di policy contro ogni forma di violenza e discriminazione. All’interno dell’area welfare è stata individuata una responsabilità, nella persona di Alessandra Pietrini, che può essere contattata per organizzare corsi di formazione on-site; promuovere webinar di approfondimento; agevolare l’adozione di policy a livello di società sportiva, attraverso una stesura specifica di testi e documenti;
  • la campagna CSI Sport Light, con materiale pensato anche per i minori, per la diffusione e la promozione della tutela dei minori che fanno sport nel CSI. Il materiale della campagna, in PDF, può essere liberamente usato e diffuso per le esigenze di comunicazione e di approfondimento.
    Su questo versante, ricordiamo che il decreto correttivo, per quanti diventeranno “lavoratori sportivi”, conferma l’applicazione delle norme sul certificato penale per quanti hanno contatti con i minorenni. Questo tema è disciplinato sia dal Decreto Legislativo 36/2021 che dal Decreto Legislativo 39/2021, entrambi facenti parte del gruppo di Decreti Legislativi riguardanti lo sport emendati nel 2021. Viene, appunto, riconfermato l’obbligo per le ASD e SSD di richiedere ai propri collaboratori/lavoratori il certificato penale del Casellario Giudiziale, come già previsto dal D.lgs. 39/2014. Conseguentemente, si suggerisce di avviare la richiesta immediatamente.

 

 

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